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STOP AI CARTELLONI CON I PREZZI MEDI DELLA BENZINA

L’obbligo di esporre cartelli con il prezzo medio su base regionale, sia settimanalmente che quotidianamente è «un onere di pubblicizzazione obiettivamente sproporzionato rispetto al fine perseguito e gravemente ingiusto a danno di operatori che agiscono in regime di libera concorrenza e che già sono sottoposti ad un dovere di informativa completa presso il punto vendita» che non dà alcun concreto vantaggio né informazione utile all’homo oeconomicus.

 Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza n. 1806 del 23 febbraio 2024, (https://www.miolegale.it/sentenze/consiglio-stato-vi-1806-2024/) dichiarando così l’illegittimità della previsione contenuta nell'articolo 7 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione”.

Secondo la previsione in esame, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante avevano l’obbligo di esporre “con adeguata evidenza” un cartellone riportante i prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, e devono assicurarne l'aggiornamento con frequenza giornaliera.

Ebbene, il Consiglio di Stato, con sentenza del 23 febbraio 2024, n. 1806, ha stabilito l’illegittimità dell’art. 7 del D.M. 31 marzo 2023 , in riferimento alla previsione dell’obbligo giornaliero di esposizione del cartello con i prezzi medi del carburante, poiché tale obbligo non è sancito dalla legge.

Di conseguenza, i distributori di carburante non saranno più gravati dall’obbligo quotidiano di aggiornamento dei prezzi medi sui cartelloni.

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